| Marcatura CE macchine impiegate nel floro-vivaismo |
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Certificato di conformità e marcatura CE macchine impiegate nel floro-vivaismo. MACCHINE IMPIEGATE NEL FLORO-VIVAISMO
PREMESSA
Le informazioni descritte di seguito (A) riguardano, in generale, tutte le macchine e rappresentano una base di riferimento comune per tutti coloro che le utilizzano.
Tale documento rappresenta un sunto tratto da: “Commenti alla “Direttiva macchine 98/37/CE”; rielaborazione della direttiva 89/392/CEE; Fonte dei commenti: “La Commissione Europea” edizione 99 .
Nella seconda parte (B) verranno presentate singole schede specifiche per le macchine che hanno un tipico impiego nel florovivaismo.
A) ADEMPIMENTI DEL FABBRICANTE, DEL MANDATARIO E DEL DISTRIBUTORE DEL PRODOTTO
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E MARCATURA “CE”
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità , deve redigere, per ciascun esemplare costruito, una dichiarazione “CE” per attestare la conformità delle macchine (allegato II della Direttiva “Macchine” punti A, B; o C rispettivamente per le macchine, per le attrezzature intercambiabili e per i componenti di sicurezza), inoltre deve apporre sulla macchina la marcatura “CE” (articolo 10 della medesima direttiva).
La marcatura “CE” indica la conformità a tutte le direttive europee applicabili alla macchina e non può assolutamente essere utilizzata a fini commerciali.Le macchine usate, costruite prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine (per l’Italia dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento DPR 549/96 ovvero quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: G.U. n. 146 del 21/09/96), non devono recare tale marcatura. Ogni macchina rimane soggetta al regime giuridico vigente al momento della sua immissione sul mercato e/o della sua messa in servizio (primo utilizzo all’interno del territorio della comunità europea).
La marcatura “CE” non è un marchio d’origine pertanto non indica che il prodotto sia stato fabbricato all’interno della CE.
FASCICOLO TECNICO Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità , deve accertarsi e poter garantire il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) contenuti nell’allegato I della Direttiva Macchine, mediante la redazione del “fascicolo tecnico” secondo l’allegato V della medesima direttiva. Il fascicolo va redatto prima di effettuare la dichiarazione ”CE” di conformità e di procedere all’immissione sul mercato della macchina,
Tale documentazione deve essere disponibile ai fini di un eventuale controllo degli organi preposti alla vigilanza del mercato.
Il fascicolo deve essere conservato per 10 anni dopo la data di fabbricazione dell’ultimo esemplare. La mancata presentazione del Fascicolo Tecnico, può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità dei RES.
Alcuni organismi di controllo tecnico, su richiesta degli utilizzatori che devono acquistare una macchina, chiedono di invitare il fornitore a comunicare copia del fascicolo di costruzione: tale prassi è abusiva e rappresenta il modo di aggirare la direttiva macchine.
Infatti gli esperti che lavorano presso tali organismi devono essere in grado di valutare una macchina anche senza il fascicolo tecnico: nel caso in cui ad essi o agli utilizzatori viene fornito il fascicolo tecnico, non potranno in seguito affermare di aver ignorato il ben che minimo difetto o vizio occulto della macchina, vedono aumentata la propria responsabilità .
ISTRUZIONI PER L’USO
Ogni macchina deve essere accompagnata da un documento che fornisca le informazioni stabilite all’allegato I paragrafo 1.7.4. [Direttiva Macchine]. E’ un requisito importante sia dal punto di vista della sicurezza che giuridico. È opportuno premettere che tutti i fabbricanti di prodotti e i fornitori di servizi hanno il dovere di fornire informazioni ai clienti, come discende dal diritto privato. La Direttiva Macchine si ispira a questo principio generale e ne detta una serie di applicazioni specifiche riferite alle macchine (installazione, uso normale, manutenzione ordinaria e straordinaria). Le istruzioni sono spesso utili a chiarire e ripartire le responsabilità delle parti in caso di infortunio.
Questo ruolo è spesso decisivo in caso di contenzioso.
Contenuto generale delle informazioni previste dalla Direttiva Macchine
Il fabbricante deve fornire al cliente informazioni utili e pertinenti ai fini dell’utilizzazione in sicurezza del prodotto.
In generale si distinguono vari tipi di informazioni fornite dal fabbricante. Le informazioni riguardanti il prodotto, i consigli (informazioni che orientano le scelte dei clienti) e le avvertenze (indicano un limite di utilizzazione, un problema o un rischio residuo non eliminabile in sede di progettazione e costruzione e le relative conseguenze).
In ogni caso, il fabbricante è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al cliente.
Limiti dell’obbligo di informazione
La direttiva macchine non prevede informazioni particolari per quanto riguarda le prestazioni del prodotto. Le istruzioni per l’uso devono contenere informazioni che siano connesse al problema della sicurezza.
Limiti delle conoscenze del fabbricante
Nel caso in cui il fabbricante conosca l’informazione, ha il dovere di trasmetterla specie quelle obiettivamente utili per l’utilizzatore e indispensabili ai fini della sicurezza del funzionamento della macchina.
Il venditore può ignorare legittimamente un’informazione?
Di regola, si ritiene legittima l’ignoranza del venditore circa un determinato aspetto del prodotto quando, in base allo stato della tecnica al momento della redazione delle istruzioni, era impossibile conoscere tale aspetto.
Per contro, il fabbricante ha il dovere di procurare tutte le informazioni sul prodotto ricavabili dallo stato della tecnica e dell’arte del settore in cui opera. In particolare, deve trarre tutte le conseguenze che possono derivare da esperienze di cui è a conoscenza anche nell’uso improprio ma prevedibile della macchina.
Il fabbricante non ha l’obbligo di fornire ai clienti informazioni di tipo economico riguardanti segnatamente le condizioni di mercato e i prezzi dei concorrenti.
Il dovere di fornire istruzioni sancito dalla Direttiva Macchine non può essere usato come pretesto per obbligare a diffondere informazioni che normalmente sono oggetto di prestazioni specifiche (contratti di consulenza o di concessione di know-how).
Per valutare il contenuto delle istruzioni e l’utilità di un’informazione, occorre stabilire che cosa deve conoscere il compratore. Quanto più il compratore è professionale tanto meno è ammessa la sua ignoranza. In ogni caso, il compratore, sia un privato che un utilizzatore professionale, non può ignorare la legge.
Il fabbricante non è tenuto a ricordare all’utilizzatore gli obblighi derivanti dalla legge che, del resto, possono variare a seconda del luogo dove la macchina è messa in commercio (uno degli stati della U.E.).
Gli utilizzatori devono rispettare le norme in materia d’igiene e sicurezza del lavoro. La legislazione europea è particolarmente estesa su questo punto e così pure quella nazionale sia con i recepimenti delle recenti direttive europee che con le leggi antecedenti. Il fabbricante può anche opportunamente ricordare nelle istruzioni l’esistenza della direttiva europea. Così pure per i prodotti venduti in Italia ricordare il decreto nazionale di attuazione di dette direttive D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81; anche se giuridicamente non è tenuto a farlo.
Gli utilizzatori non possono ignorare lo stato dell’arte vigente nel settore in cui operano, ad esempio non può essere utilizzata una sega destinata al taglio del legno per tagliare carne surgelata. La direttiva macchine tuttavia impone ai fabbricanti di progettare la macchina anche per gli usi impropri prevedibili. E’ importante menzionare espressamente eventuali controindicazioni riguardanti modalità note di impiego errato della macchina (ad esempio il divieto di operare sterzate in velocità in piano ma soprattutto in presenza di rampe percorse in discesa).
Distributori e manutentori
Se la macchina è venduta tramite un distributore, è obbligo del fabbricante consegnare le istruzioni al distributore insieme alla macchina. Il distributore deve a sua volta consegnare tali istruzioni al cliente finale, ed è tenuto a dare informazioni tecniche riguardanti le prestazioni e ogni informazione concernente l’uso in sicurezza della macchina.
I fabbricanti possono per contratto imporre l’obbligo di far avere le istruzioni al cliente finale.
In quale lingua devono essere redatte le istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso sono redatte, in una delle lingue comunitarie, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità . All’atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere applicate da un personale specializzato, che nella generalità dei casi dipende dall’organizzazione cui fa capo il fabbricante ivi compreso il suo mandatario, possono essere redatte in una sola lingua comunitaria purché sia compresa da detto personale.
Obbligo di tradurre le istruzioni all’atto della messa in servizio
Di solito, la traduzione è effettuata da chi introduce la macchina in una zona linguistica (fabbricante, distributore, importatore, utilizzatore quando questi è anche importatore diretto della macchina ecc.).
È opportuno che i fabbricanti regolino espressamente questo aspetto nei contratti e/o nelle proposte di vendita.
Di regola, l’obbligo della traduzione incombe al fabbricante e al distributore ma anche l’utilizzatore deve assumersi il compito di tradurre le istruzioni, qualora non vi abbia già provveduto il fabbricante in quanto importando direttamente una macchina compie un atto di immissione sul mercato e può perciò essere equiparato al fabbricante.
Marcatura
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:
Le modalità di applicazione della marcatura sono lasciate alla discrezione del fabbricante purché la marcatura sia leggibile e indelebile. La nozione di indelebilità va intesa in senso realistico; infatti, qualsiasi marcatura può essere cancellata con una lavorazione meccanica. Il requisito allude ad una resistenza normale alla cancellazione.
I fabbricanti utilizzano di solito targhe metalliche sulle quali sono incisi i dati di immatricolazione e l’indirizzo del fabbricante. È consigliabile utilizzare un supporto altrettanto resistente per l’apposizione della marcatura “CE”: un normale adesivo non è sufficiente.
La Macchina deve recare il nome del fabbricante (come è noto, nella dichiarazione di conformità vanno indicati il nome del fabbricante e del suo eventuale mandatario). Per nome del fabbricante, si intende la ditta, la denominazione del fabbricante o il suo marchio commerciale e non il nome personale La Direttiva Macchine non impone l’obbligo di indicare il nome del fabbricante, ma occorre identificare il responsabile dell’immissione sul mercato.
La sostituzione di un marchio commerciale senza il consenso del fabbricante originario integra un atto di contraffazione nella maggior parte degli Stati membri.
La marcatura deve recare l’indirizzo, che può anche essere in forma semplificata, purché l’indicazione consenta di individuare il fabbricante.
Numero di serie
Il numero assegnato dal fabbricante deve figurare sulla macchina stessa. Si tratta di una regola d’uso comune nell’industria. Il numero deve consentire di identificare con certezza l’esemplare di una macchina su cui è apposto.
Anno di costruzione
È sempre necessario indicare specificamente l’anno di costruzione (è comunque possibile risalire ad esso dal numero di serie progressivo, quando questo viene applicato ad ogni macchina).
Si possono distinguere:
Scopo della Direttiva Macchine non è quello di garantire ai clienti informazioni sull’anno di fabbricazione dei modelli da loro acquistati ma quello di accertare la responsabilità del fabbricante alla luce delle norme tecniche in vigore.
Letteralmente, per anno di costruzione dovrebbe intendersi il momento finale della fabbricazione della macchina. Di fatto, i fabbricanti possono far coincidere la data di costruzione con quella della prima immissione sul mercato. È preferibile far coincidere le due date ed è preferibile che la data indicata sulla marcatura corrisponda a quella indicata sulla dichiarazione di conformità .
Note conclusive
Da quanto sopra esposto si può desumere quale importanza assuma, sia la compilazione della Dichiarazione di Conformità , che la marcatura sulla macchina, operazioni che presuppongono una serie di adempimenti di legge (analisi dei rischi) da perseguire e i cui risultati devono essere raccolti nel “fascicolo tecnico” e tenuti a disposizione delle autorità di controllo.
Inoltre risulta chiaro che chiunque metta a disposizione una macchina per un utilizzatore questi deve ricevere adeguate informazioni mediante la consegna del manuale di istruzioni dove saranno indicati i concetti di impiego della macchina in sicurezza ponendo in evidenza tutte quelle situazioni di pericolosità , note per esperienza di impiego e che pertanto non possono essere disattese da chi utilizza il mezzo e da chi ne ha la proprietà .
E’ necessario ricordare, in proposito, che la legislazione nazionale, con i già citati decreti, ha particolarmente messo in evidenza i vari livelli di responsabilità ai quali le diverse figure operanti nell’Azienda si devono attenere per rendere il lavoro il più sicuro possibile.
B) SCHEDE MACCHINE
La documentazione presente è relativa alle seguenti macchine:
Fotografie
1) ZOLLATRICE 2) LEGAPIANTE
3) INVASATRICE 4) PIATTAFORMA ELEVABILE
5) CARRELLO ELEVATORE
![]() Le singole schede comprendono i seguenti argomenti (in fase di elaborazione):
· DEFINIZIONE DELLA MACCHINA
· STRUTTURA
- Componenti principali: motore, organi di comando, dispositivi di avviamento, ecc.)
· APPLICAZIONI
· RISCHI LAVORATIVI
- Infortuni (le cause principali come presa e trascinamento da parte degli organi di trasmissione, proiezione di materiali, strappi muscolari, ecc.)
- Malattie professionali collegate all’utilizzo di queste macchine
- Dispositivi di protezione (organi di comando, organi di guida, dispositivi di arresto di emergenza, protezione degli organi lavoratori, organi di movimento, impianto elettrico, ecc.)
- La manutenzione (ordinaria, straordinaria, preventiva)
- Libretto per l’uso
- La prevenzione (protezione dal rumore, vibrazione, ecc.)
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