| La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE |
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La nuova Direttiva macchine 2006/42/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 giugno 2006. Ecco alcune informazioni utili. La nuova Direttiva macchine 2006/42/CE
ARTICOLI
La nuova Direttiva macchine 2006/42/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 giugno 2006 e dovrà essere recepita a livello dei singoli Stati membri entro il 29 giugno 2008. A differenza di quanto successe in passato a livello nazionale non è previsto un periodo transitorio, ma un passaggio del testimone nella giornata del 29 dicembre 2009, data di inizio applicazione del recente testo. Ne consegue che per una transizione morbida la presa in esame e l’adattamento ai recenti contenuti devono partire prima possibile o meglio ancora subito.
Prima di passare in rassegna alcune fra le principali modifiche introdotte vale la pena di soffermarsi ad esaminare i considerando che sono posti nella parte introduttiva della direttiva. Essi racchiudono i capisaldi che animano il nuovo testo: l’istituzione di un quadro giuridico nel quale la sorveglianza del mercato possa essere favorita e l’attenzione verso il consumatore. I considerando non possiedono forza legale e di solito non figurano nel recepimento nazionale, comunque costituiscono un supporto per la Corte di giustizia europea per accertare le intenzioni dei legislatori.
Campo di applicazione
Il campo d’applicazione della direttiva 2006/42/CE è stato ampliato; infatti ora comprende: le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine. Inoltre alcuni nuovi articoli includono anche gli ascensori da cantiere operando una più chiara distinzione con la e alcuni apparecchi portatili a carica esplosiva.
Nel campo di applicazione si trova una distinzione più netta fra i prodotti ai quali si applicherà la nuova Direttiva macchine e quelli destinati ad essere coperti dalla Direttiva ascensori o dalla Direttiva bassa tensione.
Per la direttiva 2006/42/CE un componente di sicurezza possiede le seguenti caratteristiche:
- essere destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
- essere immesso sul mercato separatamente,
- mettere a repentaglio la sicurezza delle persone per via di un proprio guasto e/o malfunzionamento,
- non essere indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o poter essere sostituito con altri componenti per tale funzione.
La direttiva 2006/42/EC riporta all'allegato V un elenco di categorie di componenti di sicurezza che sono comunemente montati sulle macchine. Tale lista è indicativa ma non esaustiva e nemmeno definiva di conseguenza un componente è da considerarsi di sicurezza ai fini della Direttiva macchine, se soddisfa la definizione di cui sopra anche se non è presente di fatto nell’allegato V.
Quasi-macchine
Nel campo di applicazione della nuova Direttiva macchine sono comprese anche le quasi-macchine ossia quegli insiemi che da soli non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata e che sono destinati unicamente ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla direttiva 2006/42/CE. Un sistema di azionamento ne è un tipico esempio. Le quasi-macchine saranno soggette ad una specifica procedura di certificazione per l’immissione sul mercato che consiste:
- nel predisporre il fascicolo tecnico,
- nell’elaborare le istruzioni per l’assemblaggio,
- nel redigere la dichiarazione di incorporazione.
La dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l’assemblaggio dovranno accompagnare la quasi-macchina fino all’incorporazione nella macchina definitiva per poi essere inserite nel fascicolo tecnico di quest’ultima.
Procedure di valutazione della conformità delle macchine
Per attestare la rispondenza di una macchina alle disposizioni della direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applicherà una delle procedure di valutazione della conformità a seconda che la macchina rientri o meno nell’elenco dell’Allegato IV. Se la macchina non vi rientra sarà applicato il contenuto dell’allegato VIII che prevede l’elaborazione del fascicolo tecnico e l’adozione delle misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina al fascicolo tecnico.
Se al contrario la macchina figurerà nell'allegato IV e sarà stata progettata applicando una norma armonizzata che copre tutti i requisiti essenziali ad essa pertinenti, non si sarà più tenuti a far intervenire un organismo notificato al fine di farne valutare la conformità . In questo caso si potrà seguire una delle tre vie di seguito elencate: la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina o la procedura di esame per la certificazione CE del tipo accompagnata da un controllo interno sulla fabbricazione della macchina oppure la nuova procedura “Garanzia qualità totale”.
Se non sarà stata applicata alcuna norma armonizzata o se l’applicazione sarà stata solo parziale oppure se le norme applicate non copriranno la totalità dei requisiti essenziali ad essa pertinenti, si potrà optare per l’esame CE del tipo con l’aggiunta del controllo interno sulla fabbricazione della macchina o in alternativa per la nuova procedura “Garanzia qualità totale”.
Nel caso in cui fosse effettuato un “Esame CE del tipo” l'attestato di esame CE del tipo rilasciato dall’organismo notificato avrà , con la nuova direttiva, una valenza temporale di cinque anni con possibilità di rinnovo.
Organismi notificati
La nuova Direttiva macchine introduce cambiamenti anche a proposito degli organismi notificati. Gli Stati membri provvederanno affinché questi enti siano oggetto di una costante sorveglianza volta a verificare il costante ottemperamento dei criteri riportati nell’allegato XI.
Come era per la direttiva 98/37/CE uno Stato membro che avesse notificato un organismo poteva revocargli la notifica qualora costatasse che l’organismo in questione non soddisfaceva più i criteri minimi di notifica, con la nuova direttiva la notifica potrà essere ritirata anche qualora l’organismo venga meno in modo grave alle proprie responsabilità .
Requisiti essenziali di sicurezza
Le principali modifiche e integrazioni contenute nel nuovo testo in merito ai requisiti essenziali vertono sui seguenti punti:
· i requisiti relativi alla valutazione del rischio sono più dettagliati;
· i requisiti inerenti l'ergonomia e le emissioni sono formulati in maniera più precisa;
· sono stati definiti nuovi requisiti per le macchine che collegano piani definiti;
· i requisiti relativi ai sedili e alla protezione contro i fulmini, che nella direttiva 98/37/CE si limitavano alle macchine mobili e alle macchine di sollevamento, sono stati integrati nella parte generale dell'allegato I e sono quindi applicabili a tutte le macchine;
· sono inserite nuove prescrizioni per la sicurezza dei sistemi di comando e per l’avviamento delle macchine;
· sono stati introdotti l’arresto operativo e nuove prescrizioni per il selettore modale;
· sono presenti alcune nuove prescrizioni per i ripari fissi.
In linea di principio è possibile asserire che non ci sono casi nei quali il recente provvedimento abbia requisiti meno restrittivi, caso mai in alcuni casi sono più stringenti, ne consegue che se un prodotto sarà progettato tenendo in considerazione i nuovi requisiti, questo prodotto risulterà conforme anche al testo di legge attualmente in vigore.
La nuova Direttiva macchine prevede inoltre che gli Stati membri determinino sanzioni da impartire in caso di violazione alle norme nazionali che la recepiscono e che prendano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Tali sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.
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